C’è subito lavoro per il giudice sportivo e arrivano anche i primi ko a tavolino. Ne fa le spese il Sarnico, che viola la normativa sull’impiego dei giovani; ne trae beneficio il Caprino. La sfida, giocata mercoledì sera, era terminata sull’1-1.
Di seguito pubblichiamo il dispositivo della sentenza

GARA SARNICO-CAPRINO
La società Caprino calcio ha regolarmente presentato reclamo in ordine alla gara in oggetto.
La citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni: “nel corso del 2° tempo dal 20′ al 26°” con solo tre calciatori… ”cosiddetti giovani; pertanto chiede a carico della società Sarnico l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara”.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società  Sarnico, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 1 Poetini Stefano nato il 14-12-97; n° 5 Albini Nicola nato il 27-10-95; n° 10 Patelli Andrea nato il 11-1-94 e n° 11 Dalola Luca nato il 10-11-97.
Al 2′ del secondo tempo ha sostituito il calciatore n° 7  nato nel 1991 col n° 15 nato nel 1990; al 20′ del secondo tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Dalola Luca nato il 10-11-97 col n° 18 Roggeri Steven nato il 4-8-1989 (da questo momento aveva sul terreno di gioco solamente tre calciatori cosiddetti giovani): solamente al 26′ del secondo tempo con la  sostituzione del calciatore n° 2  nato nel 1989 col n° 14 Malzani Michael nato il 22-4-1995 ha ripristinato la presenza dei calciatori delle fasce di età obbligatorie.
Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2014), con   C.U. n. 3 del 04.07.2014 al punto 3  A/1  lett. b)  pag, 63  il Comitato Regionale Lombardia ha determinato,  per la stagione sportiva 2014-15, che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:”
– 1 calciatore nato  dal 01.01.1993
– 1 calciatore nato  dal 01.01.1994
– 1 calciatore nato  dal 01.01.1995
– 1 calciatore nato  dal 01.01.1996
Tale obbligo non sussiste:
a) in caso di espulsione dal campo
b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d’età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.
Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.
..resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.”
Dato atto che la società Sarnico non ha inviato deduzioni.
Dato altresì atto che tale disposizione va osservata anche per le gare della Coppa Italia, come anche prescritto dal regolamento relativo pubblicato sul CU n°69 del 26-6-14 punto 3.1.3 lett. E) pag 4038.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17  del C.G.S.

PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Sarnico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.