Vittoria a tavolino per la Grumellese contro il Rezzato, dopo l’1-1 maturato sul campo. La società bresciana infatti aveva schierato Christian Scalvini che era squalificato, come si evince dal dispositivo del giudice che di seguito pubblichiamo integralmente: “Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 9.10.2014 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara Rezzato – Grumellese. La società Grumellese ha proposto regolare reclamo in ordine alla gara in oggetto.  Col medesimo sostiene che la società Rezzato ha fatto partecipare alla gara il calciatore Scalvini Christian in posizione irregolare in quanto squalificato nella passata stagione come da CU nº 161 della Lega Pro.
La società Rezzato non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che, come da C.U. n 161 datato 19/5/2014 della LEGA PRO il calciatore risulta squalificato per una gara in quanto espulso nella gara della fase finale del Campionato nazionale D Berretti, in particolare nella gara di ritorno Pro Vercelli – Sud Tirol del 17-5-14e dato atto che la Società Pro Vercelli, società dove militava il calciatore in questione, a seguito di tale gara era stata eliminata dal proseguimento della manifestazione.
Dato atto che il calciatore Scalvini Christian risulta tesserato nella corrente stagione per la società Rezzato con tesseramento effettuato il 3-10-14.
Dato atto che dagli atti della gara in oggetto il calciatore Scalvini Cristian ha partecipato alla gara col nº 5.
Pertanto non avendo in precedenza scontato la su indicata squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara come disposto dall’articolo 22, comma 5 del C.G.S.
Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS.
delibera
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società AC Rezzato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società AC Rezzato l’ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Scalvini Cristian per una ulteriore;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 12/11/2014 il dirigente accompagnatore sig. Pezzotti Ettore della società AC Rezzato;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata