Vittoria a tavolino per il Monvico contro il Chignolo (1-1 sul campo). Di seguito il dispositivo del giudice sportivo.

Gara del 20 settembre 2015
Monvico-Chignolo
Dagli atti di gara risulta che al 40′ del secondo tempo è stato espulso il calciatore Sig. Rinaldi Andrea nato il 28/11/1993 della società Chignolo.
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 14 entrando al 14′ del secondo tempo in sostituzione del calciatore nº 8, tuttavia non risulta tesserato per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 17 e seguenti del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Chignolo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 21-10-2015 il dirigente responsabile della società Chignolo Signor Boschini William.
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.