Lo striscione della discordia. Il giudice sportivo ha sanzionato l’Athletic Brighela (Terza Categoria Girone B) per l’introduzione non autorizzata di uno striscione al campo. Cinquecento euro di multa (più 50 euro per responsabilità oggettiva) e squalifiche per Luigi Cattaneo (allenatore e dirigente accompagnatore) e Pietro Rota (capitano del club). Lo striscione, esposto dai giocatori prima del match con il River Negrone, recitava la scritta “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”, facendo riferimento anche (ma non solo) alla recente strage di Cutro. La sanzione arriva in quanto, scrive il giudice, l’arbitro non aveva autorizzato l’introduzione e l’esposizione dello stesso.
Di seguito il dispositivo integrale del giudice sportivo che riporta comunque un’incongruenza con i provvedimenti disciplinari riportati sotto la delibera. Come evidenziamo nelle due foto sotto l’articolo, nella delibera del giudice si parla di inibizione fino al 24 marzo 2023 per Cattaneo, mentre nelle sanzioni si parla di stop fino al 24 aprile.

Gara del 5/3/2023 RIVER NEGRONE – ATHLETIC BRIGHELA
Dagli atti ufficiali di gara, supportati dal supplemento di rapporto, è emerso che, prima dell’incontro, il capitano della società A.S.D. Athletic Brighela, sig. Pietro Rota, chiedeva al direttore di gara di essere autorizzato a introdurre ed esporre sul terreno di gioco uno striscione, a detta dello stesso non a contenuto politico. Di contro, l’Ufficiale di gara, non autorizzava la richiesta. Dopo aver regolarmente fatto ingresso sul terreno di gioco, al capitano dell’A.S.D. Athletic Brighela veniva consegnato il predetto striscione dai tesserati posizionatisi sulla propria panchina, non individuati a referto dall’arbitro. Lo striscione, a quel punto, veniva esposto al pubblico per una ventina di secondi da tutti i calciatori della citata società, ma non da quelli del’A.S.D. River Negrone, disattendendo così le indicazioni dell’Ufficiale di gara.
Per l’effetto, tutto ciò premesso,
SI DELIBERA
– di infliggere alla società A.S.D. Athletic Brighela l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00, art. 2, comma 2, C.G.S., Determinazione dell’Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive n.14/2007 del 08 marzo 2007 e ss.);
– di infliggere alla società A.S.D. Athletic Brighela l’ammenda di euro 50,00 (cinquanta/00) per responsabilità oggettiva;
– di inibire il dirigente accompagnatore e allenatore della società A.S.D. A.S.D. Athletic Brighela, sig. Cattaneo Luigi fino al 24.03.2023;
– di inibire il capitano della società A.S.D. Athletic Brighela, sig. Pietro Rota, fino al 23.04.2023.