Arriva una sconfitta a tavolino per la Fulgor Canonica, nonostante il 4-1 per i bergamaschi maturato sul campo. Di seguito riportiamo integralmente il dispositivo del giudice sportivo.

FULGOR CANONICA CALCIO – POLISPORTIVA CGB
Dagli atti di gara risulta che al 19º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig Diallo Mamadou Aliou nato il 07/07/1980 della società Fulgor Canonica.
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 10 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Fulgor Canonica la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 30-9-2015 il dirigente responsabile della società società Fulgor Canonica Signor Di Lillo Pasquale.
c) dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.