Sconfitte a tavolino in coppa per Cene e Clusone: i biancorossi non si erano presentati alla sfida con il Cenate Sotto, i biancazzurri invece avevano schierato un calciatore non tesserato. Nulla cambia sostanzialmente nel girone 14 di Coppa Lombardia di Seconda, in quanto la Nembrese era già certa della qualificazione. Di seguito le delibere del giudice sportivo sulle gare in questione.

CENATE SOTTO – CENE CALCIO
La Societa’ Cene con fax del 10-9-14 ore 13,38 ha comunicato che non si sarebbe presentata per la disputa della gara a margine.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Societa’ Cene la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, b) di comminare alla Societa’ Cene la sanzione dell’ammenda pari a €. 150,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2014/2015 pubblicate sul proprio C.U. n. 1 del 01-07-2014.
c) di escludere la società Cene dal proseguimento della manifestazione ai sensi del regolamento della Coppa Lombardia di cui al punto 3.1.4. n 9 lettera f rinunce a gare del cu n. 69 del 26/06/2014.

NEMBRESE CALCIO – CLUSONE
Dagli atti di gara risulta che al 38′ del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Luzzana Fabio nato il 04/04/1998 della società Clusone.
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 17 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione risultando tutt’ora SVINCOLATO. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Clusone la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al15-10-2014 il dirigente responsabile della società Clusone Signor Bassanelli Simone c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

SAN LUIGI ALBIZZATE – CARAVATE
La Societa’ Caravate con fax del 10-9-14 ore 18,32 ha comunicato che non si sarebbe presentata per la disputa della gara a margine.
DELIBERA
a) di comminare alla Societa’ Caravate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, b) di comminare alla Societa’ Caravate la sanzione dell’ammenda pari a €. 150,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2014/2015 pubblicate sul proprio C.U. n. 1 del 01-07-2014.
c) di escludere la società Caravate dal proseguimento della manifestazione ai sensi del regolamento della Coppa Lombardia di cui al punto 3.1.4. n 9 lettera f rinunce a gare del cu n. 69 del 26/06/2014.