Arriva un altro 3-0 a tavolino ma non cambia in questo caso la sostanza. Il Comun Nuovo schiera un giocatore non tesserato e viene punito dal giudice sportivo ma lo United Urgnano aveva comunque vinto sul campo (3-2).
Di seguito il dispositivo del giudice sportivo sulla gara in questione.

UNITED URGNANO 2002 – COMUN NUOVO 2003 – Dagli atti di gara risulta che al 30′ del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Karambiri Yacouba nato il 28/09/1991 della società COMUN NUOVO 2003.
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 2 tuttavia non risulta tesserato per la società in questione per mancanza di validità della relativa pratica. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Comun Nuovo 2003 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio giusto il disposto dell’art.17 del C.G.S di 3-0 , nonché l’ammenda di Euro 80,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 24-09-2014 il dirigente responsabile della società Comun Nuovo 2003, Sig. Giossi Roberto
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.