Vittoria a tavolino e passaggio del turno per la Pagazzanese. Di seguito il dispositivo del giudice sportivo e, in basso, il quadro completo con risultati, classifica e verdetto del girone 35 di Coppa Lombardia Prima Categoria.

Gara del 22/ 9/2021 SERGNANESE – PAGAZZANESE
La gara in oggetto non è stata disputata in quanto il direttore di gara giunto presso l’impianto sportivo notava che alcuni dei fari dell’impianto di illuminazione non erano funzionanti e non ritenendo sufficiente la visibilità al fine della disputa della gara chiedeva l’intervento della locale società al fine della regolarizzazione della situazione. Trascorsi i 45 minuti di attesa regolamentari e non essendo stata ripristinata la necessaria situazione di illuminazione del terreno di giuoco non poteva che prendere atto della situazione e decidere di non disputare la gara.
La società Sergnanese ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC indicata 23-9-2021 ore 11,59 e successivamente ha inviato a mezzo PEC indicata 23-9-2021 ore 17,50 le relative motivazioni: con le medesime significa che il direttore di gara prendeva la decisione di non disputare la gara “in seguito al rilevamento del malfunzionamento di una parte dell’impianto di illuminazione “, perciò significando di non essere proprietari dell’impianto e di essere d’accordo con la società Pagazzanese (come da nota allegata) chiede di poter prossimamente disputare la gara.
Va rilevato che la società Sergnanese non contesta la decisione arbitrale di non disputare la gara e si limita a significare di non essere proprietaria dell’impianto e di essere d’accordo con la società Pagazzanese per la disputa della gara in altra data.
Va altresì rilevato che a seguito della richiesta al CR Lombardia di disputare la gara in orario serale (20,45) anziché in orario diurno, come per la precedente gara del 5-9-21, ben poteva la società accertarsi o far accertare il regolare funzionamento dell’impianto di illuminazione e se del caso assumere le decisioni necessarie.
Ai fini della decisione non può rilevare (seppur apprezzabile sotto l’aspetto sportivo) la disponibilità della società avversaria a disputare la gara.
Inoltre va ricordato che la (allora) C.A.F. richiama la decisione ufficiale (ora numero 1, punto 3) della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19).
“La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)”.
La società Sergnanese rimane pertanto responsabile della mancata disputa dell’incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Sergnanese, ai sensi dell’art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Girone 35
Pagazzanese-Rivoltana 1-0
Sergnanese-Calvenzano 6-3
Calvenzano-Pagazzanese 1-2
Rivoltana-Sergnanese 2-0
Rivoltana-Calvenzano 2-0
Sergnanese-Pagazzanese 0-3 a tavolino

Classifica: Pagazzanese 9, Rivoltana 6, Sergnanese 3, Calvenzano 0.

Qualificata: Pagazzanese