COPPA ITALIA ECCELLENZA
GARA ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO – CISANESE
La società Cisanese ha regolarmente presentato reclamo e col medesimo sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Mezzadri Riccardo, nato il 14-4-86, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Dato atto che il reclamo è stato proposto ed è pervenuto entro i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 3-7-2015 Punto 3.1.2. pag. 9 per quanto attiene legare di Coppa Italia, che riprende integralmente il CU Nº 282 del 27-5-2015 la LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 276/A del 25-5-2015 che dispone la :” Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti” per la stagione sportiva 2015/2016 ed in proposito tale norma stabilisce che: – gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.”, Verificato che tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Accademia Pavese San Genesio – Alzano cene per cui risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº13 del 29-8-14 del CRL.
Dato atto che la Società Accademia Pavese San Genesio non ha disputato ulteriori gare di Coppa, tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.
Poiché dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Accademia Pavese San Genesio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 4 non avendo titolo.
La società Accademia Pavese San Genesio non ha fatto pervenire deduzioni.
Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società Accademia Pavese San Genesio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Accademia Pavese San Genesio l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Mezzadri Riccardo della società Accademia Pavese San Genesio per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 25/9/2015 il dirigente accompagnatore sig. Giardini Paolo della società Accademia Pavese San Genesio;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

GARA CALCIO – GESSATE
La gara aveva inizio con circa 15 minuti di ritardo a causa di un guasto all’impianto d’illuminazione del terreno di gioco che veniva temporaneamente riparato.
Al 4º del primo tempo l’impianto d’illuminazione del terreno di gioco cessava nuovamente di funzionare regolarmente; l’arbitro sospendeva la gara ed attendeva per circa 15 minuti l’esito della riparazione.
Veniva ripresa la gara ma dopo un minuto di nuovo si verificava un guasto irreparabile per cui al direttore di gara non rimaneva che lasciare libere le squadre dichiarando chiusa la gara.
La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.
relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.
nº.19).
“La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)”.
La società Calcio rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Calcio, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

COPPA ITALIA PROMOZIONE
Esclusione dalla Coppa Società U.S.D. SEBINIA ALTO SEBINO
Con Delibera del Giudice Sportivo pubblicata nel presente Comunicato la Società U.S.D. SEBINIA ALTO SEBINO viene ESCLUSA dal Coppa Italia di Promozione girone 16.
Si da atto che la gara in programma domenica 30/08/2015 contro la Società A.S.D. PRADALUNGHESE CALCIO viene ANNULLATA dal C.R.L.
Si comunica che ai fini della qualificazione rimane come UNICA gara valida del girone 16 quella in programma il 02/09/2015 fra A.S.D. PRADALUNGHESE CALCIO e A.S.D. G.S. VERTOVESE.
Al riguardo si ricorda che in caso di PARITA’ per definire la Società qualificata al turno successivo si provvederà al SORTEGGIO presso la Sede del COMITATO REGIONALE in data da definirsi a margine dei sorteggi per definire gli accoppiamenti dei turni ad eliminazione diretta.

GARA ORSA TRISMOKA – CASAZZA CALCIO
La società Orsa Trismoka ha regolarmente presentato reclamo e col medesimo sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Bellina Davide, nato il 3-12-86, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Dato atto che il reclamo è stato proposto ed è pervenuto entro i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 3-7-2015 Punto 3.1.2. pag. 9 per quanto attiene legare di Coppa Italia, che riprende integralmente il CU Nº 282 del 27-5-2015 la LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 276/A del 25-5-2015 che dispone la :” Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti” per la stagione sportiva 2015/2016 ed in proposito tale norma stabilisce che: – gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.”, Verificato che tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Casazza – Bedizzolese per cui risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº50 del 19-3-15 del CRL.
Dato atto che la Società Casazza non ha disputato ulteriori gare di Coppa, tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.
Poiché dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Casazza ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 14 entrando effettivamente sul terreno di giuoco al 22º del 2º tempo non avendo titolo.
La società Casazza non ha fatto pervenire deduzioni.
Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società Casazza la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Casazza l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Bellina Davide della società Casazza per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 25/9/2015 il dirigente accompagnatore sig. Biava Gianpiero della società Casazza;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.