L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che Regione Lombardia, anche in considerazione della fase emergenziale in atto, ha disposto una serie di agevolazioni per gli assistiti che, a seguito di erronee autocertificazioni, non hanno pagato i ticket dovuti, usufruendo in modo improprio di esenzioni per reddito.

In particolare:

a) per le ordinanze di pagamento notificate entro il 26 maggio 2020 (data di entrata in vigore della legge) è differita la scadenza per il termine di pagamento al 31 dicembre 2020. E’ comunque fatta salva la possibilità da parte dell’assistito di chiedere ad ATS la rateizzazione dell’importo dovuto;

b) per i verbali di accertamento notificati entro il 26 maggio 2020 è differita la scadenza del termine di pagamento al 31 dicembre 2020. Inoltre è previsto il pagamento dei soli ticket non versati, maggiorati degli interesse legali e delle spese del procedimento, senza il pagamento della sanzione amministrativa;

c) gli assistiti che alla data del 26 maggio 2020 non avevano ancora ricevuto il verbale di accertamento possono presentare ad ATS, entro il 31 dicembre 2020, domanda per regolarizzare la propria posizione pagando esclusivamente i ticket non versati. L’ammontare del ticket complessivo dovuto è calcolato senza procedere allo scorporo delle prestazioni per le quali sono previste eventuali altre esenzioni. All’assistito che si impegna a corrispondere quanto dovuto non sono addebitate le spese di procedimento. Non sono altresì addebitati gli interessi legali in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’impegno ad estinguere il debito.  Sul sito di ATS di Bergamo (nella notizia “Agevolazioni per ticket sanitari non versati”) è possibile scaricare il modulo della richiesta di regolarizzazione;

d) i soggetti a cui siano notificati entro il 31 dicembre 2020 (dopo il 26 maggio 2020) le ordinanze di pagamento potranno pagare entro il 30 giugno 2021 quanto indicato nell’ordinanza (anche in tale caso l’assistito potrà chiedere ad ATS la rateizzazione del pagamento) mentre chi riceverà il verbale di accertamento potrà pagare, sempre entro il 30 giugno 2021, esclusivamente i ticket dovuti, maggiorati degli interesse legali e delle spese del procedimento, senza il pagamento della sanzione.