Altro cambio in corsa per il calcio dilettantistico, e ora, arrivata la conferma di Regione Lombardia, questa notizia ha i crismi dell’ufficialità. Ci si può allenare (a porte chiuse), ma non viene espressamente derogata la necessità di evitare i luoghi (ad esempio, gli spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone. E’ consentito anche lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi aperti (pubblici o privati), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della zona rossa. Questo il sunto di ciò che ha pubblicato oggi Regione Lombardia (che ha recepito il decreto del presidente del consiglio) sul proprio sito. L’ennesima ordinanza che comunque rischia di non vedere una soluzione istantanea. Perché a questo punto saranno i sindaci a dover revocare le proprie ordinanze che vietavano in varie località l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici. Governo, Regione, Comuni: il solito caos sotto il cielo italiano. Ricordiamo comunque che tutti i campionati dilettantistici e giovanili lombardi non si giocheranno fino a domenica 1 marzo compreso.
Di seguito riportiamo integralmente quanto pubblicato sul sito di Regione Lombardia.
“Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse”.

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