Il Giudice sportivo, dopo aver accolto lo scorso 25 novembre il reclamo della Cisanese nei confronti dell’Offanenghese, ha accolto il ricorso della società cremonese riguardante la partecipazione del giocatore Mario Scietti alla sfida.

Di seguito la comunicazione ufficiale del CRL:

Reclamo della società U.S. OFFANENGHESE 1933 A.S.D. – Camp. Eccellenza – Gir. B GARA del 17.10.2021 – ASD OFFANENGHESE 1933 A.S.D. / U.S. CISANESE A.S.D. C.U. n. 32 del CRL datato 25.11.2021

La società U.S. OFFANENGHESE 1933 A.S.D. ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.10.2021 disputata contro la società U.S. CISANESE, con il punteggio di 0-3 a favore di quest’ultima, e l’ammenda di Euro 150,00, nonché l’inibizione di mesi uno, fino al 23.12.2021, al proprio dirigente accompagnatore, sig. Mauro Vailati; il tutto per aver, nella predetta gara, schierato il calciatore Mario Scietti, il quale non aveva tuttavia titolo di parteciparvi, non essendo valido il suo tesseramento. La decisione adottata dal G.S. era diretta conseguenza della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – sez. tesseramenti, interpellata dallo stesso giudice sportivo, che aveva statuito l’invalidità del tesseramento per la società U.S. Offanenghese del 13 agosto 2021 con n. di matricola 3971041. Nel proprio reclamo, l’U.S. Offanenghese chiedeva l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte alla stessa ed al dirigente accompagnatore dal G.S., e motivava la propria pretesa sostenendo che la società aveva operato regolarmente e che non sussisteva dunque un doppio tesseramento del calciatore Scietti, e che, in ogni caso, l’anomalia era stata sanata dal competente ufficio tesseramento con effetto retroattivo al 13 agosto 2021.

All’udienza davanti a questa Corte, la reclamante, insistendo nell’accoglimento delle richieste formulate in atti, riferiva che la Corte d’Appello Federale aveva dichiarato la validità del tesseramento in riforma della decisione di primo grado del TFN- sez. tesseramenti, come da dispositivo del 15.12.2021, sulla quale si fondava la decisione del G.S. Per contro, la società U.S. Cisanese, riportandosi integralmente alla propria memoria, alla predetta udienza, insisteva per il rigetto del reclamo dell’U.S. Offanenghese e chiedeva la conferma della decisione del G.S. 2139 / 43 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

1. Il reclamo è fondato e va dunque accolto.

2. Quanto alla posizione del calciatore Mario Scietti, sulla quale si fonda la decisione del G.S., non può prescindersi dal richiamare la decisione della Corte d’Appello Federale – IV sezione – n. 0046/CFA-2021- 2022 del 22.12.2021 – Registro procedimenti n. 0058/CFA/2021-2022 – chiamata a decidere in ordine alla validità del tesseramento di quest’ultimo ed in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, n. 0020/TFNST-2021 – 2022 del 16.11.2021.

3. La Corte d’Appello Federale ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Mario Scietti per la U.S. Offanenghese A.S.D., per la stagione sportiva 2021/2022, rilevando che “la rappresentazione plastica dell’errore scusabile in cui essa (reclamante: U.S. Offanenghese A.S.D.) è incorsa e che ha dato luogo, a giudizio del Collegio, ad una mera irregolarità sanabile (ed effettivamente sanata, si aggiunge, con effetto retroattivo), si rinviene proprio nell’atto dell’Ufficio tesseramento del 18.10.2021, laddove viene giustificata la condotta della U.S. Offanenghese per aver trovato “libero” il calciatore nel sistema “in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome ”.

4. La Corte d’Appello Federale, sulla base delle risultanze processuali e documentali ha statuito che la vicenda debba essere inquadrata alla stregua di una “mera irregolarità formale, inidonea ad intaccare sul piano sostanziale le esigenze di regolarità competitiva presidiate dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 4, delle NOIF”.

5. In ragione dell’accoglimento del presente reclamo, la decisione del G.S. va dunque riformata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riforma la decisione adottata dal G.S. con C.U. n. 32 del 25.11.2021 e revoca tutte le sanzioni comminate all’U.S. Offanenghese A.S.D. ed al proprio dirigente accompagnatore, sig. Mauro Vailati ed omologa il risultato ottenuto sul campo, ASD OFFANENGHESE 1933 / U.S. CISANESE A.S.D. 1 – 0. Dispone la restituzione della tassa se versata.