Vittoria a tavolino per la Nembrese (Seconda Girone B) contro il Clusone, dopo che la partita sul campo era terminata con un pareggio (2-2). Con questi tre punti la Nembrese si porta a quota 41, a cinque punti dalla vetta occupata dall’Atletico Chiuduno. Di seguito il dispositivo del giudice.

Gara del 21/ 2/2016 NEMBRESE CALCIO – CLUSONE
La Soc. USD NEMBRESE CALCIO ha presentato reclamo, nei tempi e modi previsti, avverso la società CLUSONE per la gara in oggetto; la Società USD CLUSONE non ha presentato le controdeduzioni nei tempi e modi previsti.
Visto e letto il reclamo, dagli atti ufficiali di gara risulta che la società USD CLUSONE, ha utilizzato durante la gara in oggetto i calciatori GIUDICI ANDREA e ZANOTTI ALESSANDRO che risultavano squalificati per una gara così come risulta dal CU nº 35 del 18/02/2016.
Rilevata pertanto la violazione, occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
Il reclamo è quindi fondato e va accolto.
PQS
DELIBERA
a) di comminare alla Società USD CLUSONE la sanzione sportiva della gara per 0 – 3.
b) di comminare alla società USD CLUSONE l’ammenda di € 40,00
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore GIUDICI ANDREA della società USD CLUSONE
d) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore ZANOTTI ALESSANDRO della società USD CLUSONE e) di inibire fino al 18/03/2016 il dirigente accompagnatore della società USD CLUSONE signor TORRI BARBARA
e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.