Il Giudice Sportivo ha ufficialmente ribaltato l’esito della gara tra Mariano e Zanconti. La formazione trevigliese – vincente per 3-0 sul campo – aveva commesso la leggerezza di registrare 22 giocatori in distinta contro i 20 concessi dal regolamento.

Immediato, in tal senso, è stato il ricorso del Mariano, prontamente accolto dalla Giustizia Sportiva che ha confermato il successo a tavolino (3-0) per la formazione di mister Losacco. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Gara del 16/10/2022 MARIANO CALCIO A.S.D. – ZANCONTI 2022  Con PEC del 17.10.2022 la società U.S. MARIANO 1950 A.S.D. ha regolarmente preannunciato e proposto ricorso in merito alla gara in epigrafe, inviandone copia nei termini a questo Ufficio e alla società A.S.D. ZANCONTI 2022, la quale, con PEC del 19.10.2022, ha provveduto a depositare le proprie controdeduzioni nei termini, seguite, in pari data, da ulteriore memoria della ricorrente.  

Nel merito la società U.S. MARIANO 1950 A.S.D. lamenta l’indicazione in distinta e l’effettiva presenza in panchina di 22 calciatori a disposizione della società resistente, contravvenendo per l’effetto al Regolamento, che, a rigore, ne prevede solo 20. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società A.S.D. ZANCONTI 2022 ha effettivamente schierato in panchina undici calciatori anziché i nove consentiti dal disposto di cui al C.U. FIGC n. 295/A del 30.06.2022, in forza del quale, per la stagione in corso e in deroga alla Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle società viene consentito di “indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti”. Nelle proprie controdeduzioni la resistente oltre ad ammettere l’errore in cui è incorsa, anche se in buona fede, afferma che, ai sensi dell’art. 67, comma 4, C.G.S., la ricorrente avrebbe dovuto procedere a riserva scritta prima dell’inizio della gara. Invero, la procedura sopra descritta non inerisce alla natura della contestazione che ci occupa. Di fatto, la riserva scritta di cui al su menzionato disposto si riferisce ed è applicabile ai soli casi di irregolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari, materia regolata dall’art. 65. Comma 1, lett. c. C.G.S. Pertanto, il ricorso della U.S. MARIANO 1950 A.S.D. è fondato e va accolto.

Alla luce dei predetti rilievi, il Giudice Sportivo DELIBERA a) di accogliere il ricorso della società U.S. MARIANO 1950 A.S.D.; b) di comminare alla società A.S.D. ZANCONTI 2022 3 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 10, comma 1 e 6, C.G.S.); c) di accreditare alla ricorrente il contributo, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’ PERDITA DELLA GARA: ZANCONTI 2022″.

MDC