Bergamo – Sconfitta a tavolino per l’Acos Treviglio (dopo la vittoria sul campo) contro la Fulgor Canonica (Prima Categoria, girone E). Di seguito il dispositivo del giudice.

A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO – FULGOR CANONICA CALCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 54 del 24.3.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società. ASD Fulgor Canonica.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Foglieni Leonardo, nato il 12-12-88, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l’applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società A.C.O.S. Treviglio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 15, entrando sul terreno di giuoco e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco in sostituzione del calciatore nº 6 dal 9º del 2º tempo.
Tale calciatore, essendo stato ammonito nella gara Acos Treviglio – Prezzatese del 20-3-16, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº 54 del 24.3.2016 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi non avendo la società Acos Treviglio disputato dal 23-3-16 alla gara in oggetto altre gare di campionato.
Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.
La società Acos Treviglio non ha fatto pervenire deduzioni.
Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
DELIBERA
a) di comminare alla società Acos Treviglio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Acos Treviglio l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Foglieni Leonardo della società Acos Treviglio per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 12/5/2016 il dirigente accompagnatore sig. Pavanelli Davide della società Acos Treviglio;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.