Con la Legge di Bilancio 2021, approvata lo scorso 30 dicembre 2020, è stata prevista la proroga dell’agevolazione consistente in un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati da parte delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali negli anni 2021 e 2022 (art. 1 comma 608).
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on-line (al netto dell’I.V.A., se detraibile).
Restano esclusi, invece, gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Come già avvenuto per l’anno 2020, l’agevolazione non verrà riconosciuta solo sull’incremento degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto a quelli dell’anno precedente, così come avveniva sino all’anno 2019. Questa disposizione permette, quindi, anche a coloro che hanno iniziato la propria attività nel corso del 2021 di poter usufruire di tale agevolazione.
E’ importante precisare come per individuare il periodo di sostenimento della spesa pubblicitaria bisogna fare riferimento all’esercizio in cui le prestazioni sono state ultimante, non ha invece rilievo il momento in cui viene emessa la fattura o effettuato il pagamento, il quale può essere eseguito con qualsiasi mezzo.
L’unico limite da rispettare è quello previsto dal regime de minimis, ovvero il fatto che un’azienda non può ricevere Aiuti di Stato (tra i quali rientra il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari) per un importo superiore a 200.000 euro nel corso di 3 esercizi finanziari. Bisognerà quindi prestare molta attenzione a verificare che tale limite non venga superato con riferimento al triennio 2019 – 2021.
Inoltre, il credito d’imposta riconosciuto, terrà conto dello stanziamento di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022, pari ad euro 50 milioni per ogni singolo anno. Nel caso in cui le risorse stanziate risultassero insufficienti, l’Agenzia delle Entrate procederà ad un ricalcolo del credito d’imposta riconosciuto sulla base del rapporto tra crediti d’imposta totali richiesti e risorse disponibili. Per fare un esempio se i crediti d’imposta complessivamente richiesti fossero 500 milioni, il credito d’imposta riconosciuto ad ogni singolo richiedente sarebbe pari al 5% degli investimenti pubblicitari effettuati.
Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare due comunicazioni:
1) La “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno per cui si richiede l’agevolazione e che deve essere trasmessa dal 1° al 31 marzo di ogni anno;
2) La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per confermare che effettivamente gli investimenti comunicati al punto 1) sono stati effettivamente sostenuti e che deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo rispetto al periodo per il quale si richiede l’agevolazione.
Tali comunicazioni possono essere effettuate direttamente dal richiedente, oppure da un intermediario abilitato, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel, Fisconline, SPID, CNS.
L’ammontare del credito d’imposta effettiva spettante a ogni richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso ed è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla pubblicazione medesima, esclusivamente in compensazione mediante modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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