Il giudice sportivo di Serie D ha accolto il reclamo presentato dal Club Milano contro il Ponte San Pietro relativo alla gara dello scorso 29 ottobre conclusasi con il risultato di 2-2 sul campo. Il Ponte San Pietro ha schierato in quell’occasione nella ripresa Nicol Gamba, giovane 2007 che non aveva ancora compiuto 16 anni per cui necessitava di autorizzazione per scendere in campo. Per effetto della decisione del giudice sportivo, il 2 a 2 diventa 0-3 a tavolino per il Club Milano.

Questo il comunicato del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD Calcio Club Milano con il quale si richiede che venga inflitta alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Gamba Nicol, nato il 5 novembre 2007 e impiegato dalla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL a partire dal 48º minuto del secondo tempo, in assenza della previa autorizzazione ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. prevista per i calciatori che non abbiamo compiuto i 16 (sedici) anni.
– letta la memoria difensiva dell’ AC PONTE SAN PIETRO SSDARL con cui si chiede il rigetto del reclamo, poiché calciatore Gamba Nicol sarebbe stato tesserato con lo status di Dilettante e sarebbe, quindi, un “giovane dilettante” e non un “giovane”, con conseguente applicabilità dell’articolo 32 in luogo dell’art. 34 comma 3 delle NOIF.
– rilevato che il tenore dell’art. 34 comma 3 delle NOIF è chiaro nell’affermare che tutti i calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, salvo che, compiuto anagraficamente il 15º anno di età, vengano espressamente autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente, a partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.
– rilevato che l’art. 34 comma 3 delle NOIF è stato recente modificato(con C.U. 211/a del 6 giugno 2023) unicamente per adeguare il richiamo normativo che comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara, facendo espresso riferimento all’art. 10, comma 6, del C.G.S. (in luogo del precedente richiamo all’art. 17, comma 5, del C.G.S)
– rilevato che, a sua volta, anche l’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è chiaro nell’affermare che la sanzione della perdita della gara è inflitta, alla società che: “(…) c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF” e che, il calciatore GAMBA NICOL , alla data della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto di 16 anni anagrafici e non era dotato della necessaria e previa autorizzazione, pertanto non aveva titolo a parteciparvi

P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla AC Ponte San Pietro SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.