La partita tra Suisio e Inzago (Seconda Categoria, Girone T), deve essere ripetuta. Questa la decisione della giustizia di secondo grado territoriale, dopo che nel primo grado si era optato per un doppio ko a tavolino. Di seguito pubblichiamo integralmente il dispositivo. Il recupero d’ufficio è stato predisposto dalla Delegazione di Monza per mercoledì 30 marzo alle 16.00.

Reclami società ASDO SUISIO 2000 e ASD INZAGO  Camp 2° Categoria Gir. T
Gara del 14.02.2016 tra  ASDO Suisio 2000 / ASD Inzago
C.U. n. 31 della Delegazione di Monza Brianza datato 18.02.2016.
Le Società ASDO SUISIO 2000 e ASD INZAGO hanno proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha comminato ad entrambe la perdita della gara per 0-3, sostenendo che non vi  era stata alcuna rissa in campo e pertanto la partita non poteva essere sospesa.
La società ASDO SUISO 2000 ha altresì reclamato la decisione del GS con la quale ha squalificato l’allenatore, LUPPINO Angelo Michele sino al 31.12.2016, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal LUPPINO nei confronti dell’arbitro.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante ASD INZAGO, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : l’arbitro,  dopo aver scritto nel frontespizio del rapporto arbitrale  di aver sospeso la gara in seguito ad un gesto di violenza nei suoi confronti commesso dall’allenatore della ASDO Suisio, LUPPINO Angelo Michele, ha genericamente affermato nel supplemento di rapporto di aver sospeso la gara in seguito ad una rissa che si sarebbe verificata sul terreno di gara, senza però individuare i calciatori partecipante alla predetta rissa nei confronti dei quali, come da lui affermato, avrebbe dovuto assumere provvedimenti di espulsione tali da lasciare entrambe le squadre senza il numero minimo di calciatori.
A fronte della genericità del rapporto arbitrale e della sua contraddittorietà circa il motivi per i quali  è stata  sospesa la gara si ritiene equo far ripetere la gara stessa.
Merita invece di essere confermata la sanzione comminata nei confronti dell’allenatore, alla luce della gravità del gesto commesso dal LUPPINO nei confronti del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento dei reclami proposti
DISPONE
la ripetizione della gara e conferma per il resto le decisioni del GS.
Dispone l’accredito della tassa.