Costa caro ad Almenno e Presezzo l’aver schierato due giocatori squalificati. E così arrivano due sconfitte a tavolino, rispettivamente contro Locate e Roncola, che dal canto loro grazie a questi tre punti volano in testa alla classifica del girone A di Seconda Categoria. Di seguito riportiamo i dispositivi del giudice.

Gare del 6 settembre 2015
Gara Atletic Almenno-Locate – La Soc. UNIONE SPORTIVA LOCATE BERGAMASCO ha presentato reclamo, nei tempi e modi previsti, avverso la società ASD ATLETIC ALMENNO S.B. per la gara in oggetto.
La Società ASD ATLETIC ALMENNO S.B. non ha presentato le controdeduzioni nei tempi e modi previsti.
Visto e letto il reclamo, dagli atti ufficiali di gara risulta che la società ASD ATLETIC ALMENNO S.B., ha utilizzato durante la gara in oggetto il calciatore AGAZZI MAURO che risultava squalificato per una giornata nel campionato PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 2014/2015 così come risulta dal Comunicato Ufficiale Nº71 del 28/05/2015.
Rilevata pertanto violazione delle norme citate, occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
Il reclamo è quindi fondato e va accolto.
PQS
DELIBERA
a) di comminare alla Società ASD ATLETIC ALMENNO S.B. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
b) di comminare alla società ASD ATLETIC ALMENNO S.B. l’ammenda di € 60,00.
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore AGAZZI MAURO della società ASD ATLETIC ALMENNO S.B
d) di inibire fino al 02/10/2015 il dirigente accompagnatore della società ASD ATLETIC ALMENNO S.B. signor VISCONTI GIANBATTISTA e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.

Gara Presezzo-Roncola – La Soc. US RONCOLA ha presentato reclamo, nei tempi e modi previsti, avverso la società POL. D. PRESEZZO per la gara in oggetto.
La Società POL. D. PRESEZZO non ha presentato le controdeduzioni nei tempi e modi previsti.
Visto e letto il reclamo, dagli atti ufficiali di gara risulta che la società POL. D. PRESEZZO, ha utilizzato durante la gara in oggetto il calciatore AIT LOUAFI HOUSSAM che risultava squalificato per una giornata nel campionato FASE FINALE JUNIORES BERGAMO 2014/2015 così come risulta dal Comunicato Ufficiale Nº71 del 28/05/2015 Poiché il calciatore risulta tesserato per la stessa società, la giornata di squalifica è da scontare nella categoria di riferimento dell’età anagrafica dello stesso giocatore nella stagione corrente 2015/2016.
Infatti, vale la pena di ricordare che la sanzione di che trattasi è un residuo della passata stagione: va quindi fatto riferimento all’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la questione, in particolare dispone al comma 2 che: ” Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice “. Inoltre il comma 3 dispone che: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Â…”.
Tale comma 6 dispone che: ” Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. Â…..”.
Rilevata pertanto violazione delle norme citate, occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
Il reclamo è quindi fondato e va accolto.
PQS
DELIBERA
a) di comminare alla Società POL. DI PRESEZZO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di comminare alla società POL. DI PRESEZZO l’ammenda di € 60,00.
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore AIT LOUAFIHOUSSAM della società POL. D. PRESEZZO.
d) di inibire fino al 02/10/2015 il dirigente accompagnatore della società POL. D. PRESEZZO signor ROTTOLI ALESSANDRO
e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.