Il giudice sportivo ha ufficializzato il ko a tavolino del Caprino contro la CasateseRogoredo a causa della violazione della regola dei giovani. Di seguito il dispositivo.

CAPRINO CALCIO – CASATESEROGOREDO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 47 del 2.3.2017 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Casateserogoredo.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni  “nel corso del 2° tempo..” con solo tre calciatori…” cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Caprino l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società  Caprino, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 2 Bara Hamado nato il 23-5-96; n° 4 Losa Riccardo nato il 24-1-97; n° 9 Torraca Giuseppe nato il  10-10-95 e n° 11 Rota Filippo nato il 9-2-99.
Al 34° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Rota Filippo nato il 9-2-99 col  n° 16 Bucher Andrea  nato il 17 -10 -1998, al 39° minuto del  2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Torraca Giuseppe nato il  10-10-95 col  n° 17 Zanga Giorgio nato il 27 -2 -94 (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall’anno 1995 in poi rimanendo con solo tre calciatori “giovani”); quindi effettivamente dal 39° del 2° tempo la società Caprino ha violato la vigente normativa.
La società Caprino non ha inviato deduzioni

Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/1 lett b) pag. 13 e segg.
il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: – 1 calciatore nato dal 01.01.1995 – 1 calciatore nato dal 01.01.1996 – 1 calciatore nato dal 01.01.1997 – 1 calciatore nato dal 01.01.1998 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: ” espulsione dal campo; ” casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Dato atto che la società Caprino non ha inviato deduzioni.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Caprino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.