Juventus-Napoli, partita mai disputata il 4 ottobre scorso per mancata presentazione all’Allianz Stadium degli ospiti, vede confermati il 3-0 a tavolino a favore dei padroni di casa e il punto di penalizzazione a carico della società di Aurelio De Laurentiis. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha ribadito la decisione del Giudice Sportivo del 14 ottobre scorso.

“La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro Juventus-Napoli, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”, si legge nel dispositivo della sentenza.

La Corte presieduta da Piero Sandulli ha respinto in toto la tesi difensiva del Napoli, difeso dall’avvocato Mattia Grassani, in cui si sostiene che il gruppo squadra non aveva potuto mettersi in viaggio verso Torino, sede della partita, perché bloccato dalla Asl a causa delle positività al Coronavirus di Zielinski ed Elmas. In primo grado il giudice sportivo aveva condannato il Napoli, di fatto, perché già il sabato precedente la partita aveva disdetto l’aereo che avrebbe dovuto portare la squadra a Torino, prima dello stop ufficiale dell’Asl a ogni spostamento visto il rischio di contagio da Covid-19.

Il club partenopeo, insomma, ha violato il principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. “Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare quella partita. […] nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo.​ […] Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate. Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.